COMITATO TECNICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO

tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di

Reggio Emilia

Ai Comandi di Polizia Municipale

in indirizzo

Al Comando di Polizia Provinciale di

Reggio Emilia

OGGETTO: Violazione degli articoli 186 - 187 - 189  del Codice della Strada e segnalazione decurtazione punti.

 

 

Facendo seguito alla mia del 01/12/2004 sono ad informare che il Tribunale di Reggio Emilia ha comunicato nei giorni scorsi che a far data da ottobre 2005 comunicherà direttamente ai singoli organi di Polizia che hanno inviato le informative di reato relative a violazioni penalmente rivelanti agli articoli 186, 187 e 189 del vigente Codice della Strada il "passaggio in giudicato" dell'eventuale condanna/assoluzione del conducente dei veicoli a suo tempo denunciato in automatico, senza attendere esplicita richiesta (le risposte degli Uffici del Tribunale sono due distinte in quanto il trasgressore può essere condannato in diverso modo: con decreto penale di condanna, ovvero a seguito di dibattimento od in altro modo a seconda del rito seguito).

 

Questa comunicazione diretta (in automatico) da parte degli Uffici Giudiziari all'organo di Polizia Stradale che ha accertato, ad esempio, una guida in stato di ebbrezza, non è così scontata come si potrebbe pensare, anzi, ha richiesto un lungo lavoro da parte di alcuni appartenenti al Comitato Tecnico Professionale di Coordinamento in intestazione e dello stesso Procuratore della Repubblica, dott. Italo Materia, che anche in questa occasione ringraziamo per l'attenzione prestata alle problematiche che in diverse occasioni gli ha posto la Polizia Municipale.

 

In sintesi non dovrà più essere il singolo organo di Polizia, con frequenza mensile, a recarsi preso gli Uffici del Tribunale di Reggio Emilia per verificare se e quando i conducenti "beccati" in stato di ebbrezza alcolica, per uso di sostanze stupefacenti, ovvero denunciati per fuga in caso di incidente stradale con feriti, sono stati condannati in modo da potere poi comunicare all'anagrafe delle patenti la decurtazione dei punti.

 

Come tutti oramai sappiamo la modalità operativa di inviare contemporaneamente, o quasi, la comunicazione dei dati patente del conducente per la detrazione dei punti alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le violazioni in oggetto era una soluzione "vietata" dal vigente Codice della Strada che, esplicitamente, prevede che tale comunicazione debba avvenire entro 30 giorni dalla definizione della contestazione, così come ribadito anche dalla Circolare Ministeriale n° 300/A/1/33792/109/16/1 del 14/09/2004 e più volte "sanzionata" dalla magistratura amministrativa e non solo che nella maggioranza dei casi ha posto in carico dell' Ente Pubblico le spese di soccombenza nella causa proprio per la chiarezza della norma.

 

Certi di aver svolto un  certosino lavoro per la categoria nel suo complesso sono a cogliere l'occasione per ringraziare i Cancellieri del Tribunale di Reggio Emilia che hanno dimostrato che è possibile rispettare la normativa vigente in un ottica di efficienza ed efficacia per garantire, insieme, sempre maggiore sicurezza sulle strade al servizio dei cittadini - un esempio che sarebbe opportuno che venisse replicato anche in altre province.

Lì 12/12/2005

Il referente del COMITATO T. P. di C.
Lazzaro Fontana

( Comandante P.M. di Quattro Castella )

 

 

 

 

 

Allegati:

- News del 01/12/2004

- Stralcio Circolare Ministeriale 14/09/2004

- Sentenza TAR Liguria

- Sentenza TAR Abruzzo

- Richiesta del Comitato  T. P. di C.

- Risposte del Tribunale