COMITATO TECNICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO

tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di

Reggio Emilia

 

 

 

                                   Ai Comandi di Polizia Municipale

                                                                                       in indirizzo

                                                                                                                         

   Al Comando di Polizia Provinciale di

   Reggio Emilia

 

 

 

OGGETTO: Patente a punti - pagamento sanzione e possibilità di ricorso.

 

 

La Corte Costituzionale, dopo la famosa sentenza 27/2005 sulla nota questione della decurtazione punti al proprietario del veicolo è tornata, nel corso del 2005, ben altre 9 volte sull'argomento "patente a punti" (sent/ord. 184-238-239-352-411-448-468-471-475).

 

In particolare è molto interessante ed innovativa la Sentenza n° 471 del 28/12/2005 che richiamando la precedente sentenza 468/2005 ha chiarito in modo inequivocabile che il trasgressore può ricorrere in modo autonomo contro il verbale per evitare che gli siano decurtati i punti, ovvero per non "subire" l'azione di rivalsa (anche se qui si apre uno spiraglio non indifferente ...) anche qualora il proprietario (o l'obbligato in solido) abbia già provveduto a pagare in misura ridotta la sanzione pecuniaria (chi ha buona memoria si ricorderà che lo scrivente Comitato T. P. di C. nel "lontano" 2003 aveva già palesato diversi dubbi sulla legittimità costituzionale di una diversa interpretazione che escludesse tale possibilità di ricorso).

 

A questo punto occorrerebbe veramente riscrivere, con buon senso ed attenzione, tutto l'art. 126-bis del C. d. S., prendendosi il tempo che ci vuole e non attraverso Decreti Legge.

 

Ad ogni buon fine si riporta il passaggio saliente della sentenza citata:

 

È evidente, quindi, che – una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex art. 196 del codice della strada (soggetti, tra l’altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 27 del 2005) – nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l’applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta. Essa, oltretutto, non riveste più carattere meramente “accessorio”, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l’unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria; contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria, proprio per l’avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido.

 

È chiaro, infine, come l’iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione stradale ex art. 204-bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso.

 

Tradotto: se ad esempio la ditta paga l'Autovelox/Velomatic il dipendente/trasgressore può fare ugualmente il ricorso contro la decurtazione dei punti anche se, relativamente al verbale in quanto tale, come si suol dire: "chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato".

 

A questo punto sorge spontanea una domanda -  quanto detto vale sicuramente se il trasgressore "radica" il ricorso presso il Giudice di Pace (è ammesso il ricorso in sede giudiziaria, come riportato in sentenza), ma è possibile anche davanti al Prefetto?

 

Personalmente non vedo motivi ostativi, almeno se si ragione nella "logica sistemica" della Corte Costituzionale.

 

Si coglie l' occasione per porgere distinti saluti.
 
Lì 03/01/2006
 
 
Il referente del COMITATO T. P. di C.
 
Lazzaro Fontana

( Comandante P.M. di Quattro Castella )

 

 

Allegate: Sentenza Corte Costituzionale n° 468 del 2005  >>>>

              Sentenza Corte Costituzionale n° 471 del 2005  >>>>