COMITATO TECNICO PROFESSIONALE di COORDINAMENTO

tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di

Reggio Emilia

 

 

 

                                   Ai Comandi di Polizia Municipale

                                                                                       in indirizzo

                                                                                                                         

   Al Comando di Polizia Provinciale di

   Reggio Emilia

 

 

 

OGGETTO: ULTERIORE proroga (al 01/01/2010) alle limitazioni per i neopatentati della categoria B.

 

 

Ecco un'altra news di fine anno (per dire la verità “annunciata”): l'articolo 24 del Decreto Legge 30/12/2008 n° 207 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2008) che ha ulteriormente rinviato l'applicazione delle limitazioni per i neopatentati della categoria B.

 

Tale articolo 24 prevede che solo per coloro che avranno la patente di categoria B rilasciata dal 1° gennaio 2010 e per il primo anno dal rilascio, NON è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.

 

Siamo alla terza proroga di una norma nata con un Decreto Legge … e pensare che i Decreti Legge dovrebbero essere emanati solo in caso di … STRAORDINARIA NECESSITA’ ED URGENZA … forse era più “onesto” fare una Legge ordinaria che rinviava il tutto ad un Decreto Ministeriale per identificare le caratteristiche dei veicoli da "interdire" ai neo-patentati che sarebbe stato emanato quando … era il momento.

 

Si coglie l' occasione per porgere distinti saluti.

 
Lì 02/01/2009
 
                                                   

 

 

 

 

 

 

Il referente del COMITATO T. P. di C.

 

Lazzaro Fontana

( Comandante del Corpo Convenzionato di P. M. di Quattro Castella ed Albinea)

 

lazzarof@libero.it

 

 

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 n° 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-12-2008 )

testo in vigore dal: 31-12-2008

        
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla
proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire  una  più  concreta  e  puntuale attuazione dei correlati
adempimenti  conseguire  una  maggiore  funzionalità delle pubbliche
amministrazioni,     nonché     di     prevedere    interventi    di
riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per   i   rapporti   con  il  Parlamento  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;
                               E m a n a
                      il seguente decreto-legge:
      
                              Art. 24.
                        Limitazioni alla guida
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, e successive modificazioni (n.d.r – vedi sotto), le parole: 
«1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
 
                               Art. 45.
                            Entrata in vigore
    1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, addi' 30 dicembre 2008
                          

 

Per rendere meno “misterioso” il testo (ed i suoi "rivii")  … facciamo un poco di STORIA …

 

 

D.L. 3 agosto 2007 n° 117.

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada

per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

Convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 2 ottobre 2007, n. 160

 

2. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

……

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.».

 

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2009 (***).

 

 

(***) Comma così modificato (per la parte relativa all’entrata in vigore) prima dall'art. 22, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, e poi dal comma 4 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, come sostituito dalla relativa legge di conversione.