Regolamento di gestione del Fondo di Solidarietà
Titolo I
Articolo 1
È costituito il fondo di solidarietà ANVU alimentato dalle entrate corrispondenti alle trattenute dei soci sulla tredicesima mensilità.
Il fondo di cui al precedente primo comma può essere alimentato - altresì - da somme offerte - a tale titolo - da: Enti, Associazioni, Soci.
Articolo 2
Possono usufruire del fondo di cui al precedente articolo 1: i soci in regola con il tesseramento che versano in particolari situazioni di necessità; i loro familiari ed eredi in occasione di perdita prematura del congiunto.
In casi particolari e straordinarie occasioni, possano usufruire del fondo anche appartenenti alla Polizia Municipale e Locale, non soci ANVU.
Articolo 3
Il fondo è costituito presso lIstituto di Credito presso il quale lAssociazione ha istituito la propria tesoreria.
Titolo II
Articolo 4
Il fondo di solidarietà è ripartito, annualmente, secondo i seguenti criteri:
- Gettito prodotto dai Soci di ogni regione per lammontare dell80% a disposizione dei Soci della regione stessa;
- Il rimanente 20% viene conferito al Fondo Generale Nazionale;
- Le somme non impegnate dalle strutture territoriali e non elargite nellanno solare di riferimento, confluiscono nel Fondo Generale Nazionale.
Accedono inoltre al Fondo Generale Nazionale quelle regioni che, a causa della minore presenza di soci dovuta a qualsiasi causa, hanno necessità di integrarsi per far fronte e ad eventuali casi di assegnazione delle quote di solidarietà.
Articolo 5
Per lelargizione di somme del Fondo agli aventi titolo, si procede con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso durgenza provvede la Segreteria Nazionale che porterà la relativa delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile.
Il responsabile regionale, ovvero - in mancanza - quello provinciale, trasmette al Segretario Amministrativo la richiesta motivata e documentata dellelargizione fondi.
La Segreteria Nazionale esprime parere in ordine alla richiesta e la porta allapprovazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Approvato con delibera n° 8
Consiglio Direttivo Nazionale - 12 aprile 1997
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