Regolamento di esecuzione dello Statuto

(aggiornato al C.D.N. di aprile 2006)


ART. 1) (CFR. ART. 1 STATUTO) La sede dell'Associazione viene stabilita presso la residenza del Segretario Generale o altro luogo dallo stesso indicato. In quest'ultimo caso il luogo deve essere approvato dalla Segreteria Nazionale. Nel gonfalone, negli stampati e comunque in ogni atto ufficiale non si riporta la parola "Municipale".

ART. 2) - (CFR. ART. 2 STATUTO) La non finalità di lucro dell'Associazione non vieta che la stessa provveda, tramite i suoi organi, ad aumentare il bilancio attivo con attività svolte nel rispetto statutario, o con accettazione di versamenti a titolo di liberalità o contributi, con l'esclusione di qualsiasi titolo coperto da condizioni da qualsiasi persona od ente provengano; viene invece fatto espresso divieto di procedere a divisione o suddivisione dei proventi attivi tra gli associati o le associazioni aderenti, sotto voce di utili d'esercizio od altro equipollente.

ART. 3) (CFR. ART. 3 STATUTO) In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa dagli organi dell'Associazione è vincolante e deve essere osservata da tutti. Data la natura dell'Associazione, si fa divieto a chiunque di utilizzarne il nome e le strutture per scopi diversi da quelli associativi e statutari. Altresì l'associato che si serve di convenzioni con privati o con enti, volute e sorte per opera dell'Associazione, è vincolato al rispetto dell'interesse comune e del codice deontologico impegnandosi a rendere edotti gli organi competenti nel caso che sorgano liti o conflitti o contrasti e demandano loro, in prima istanza, l'arbitrato: parimenti gli organi dell'Associazione, competenti a trattare questi rapporti, si impegnano verso il direttivo ad operare con solerzia ed equità (CFR. Lettera E, ART. 3 STATUTO).

Si devono intendere quali organi direttivi competenti nelle controversie i Consigli Direttivi Provinciali, i Comitati Esecutivi Regionali ed il Consiglio Direttivo Nazionale a seconda della sfera di competenza relativa al fatto. Di tutte le attività svolte ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dai Direttivi Provinciali e dagli Esecutivi Regionali deve essere inviata documentazione e possibilmente preventiva comunicazione alla Segreteria Nazionale (CFR. Lettera H, ART. 3 STATUTO).

Organi competenti di quanto previsto alla presente lettera sono gli Organi Provinciali, Regionali e Nazionali a seconda della sfera di competenza.

ART. 4) (CFR. ART. 4 STATUTO) Tutti gli appartenenti ai Consigli Comprensoriali o Provinciali od agli Esecutivi Regionali potranno presentare i nominativi di quelle persone che, per i validi motivi di cui allo Statuto possano avere la qualifica di Socio Onorario. Tale presentazione può essere fatta in prima sede in riunioni di Esecutivo Regionale dove verrà votata a maggioranza relativa (il presentatore non vota), qualora la nomina venga rifiutata non potrà essere riproposta se non dopo dodici mesi. Successiva mente in sede di Consiglio Direttivo dove a cura del rappresentante regionale o del Vice Presidente competente sarà inviata relazione sul nominativo con i motivi che ne giustifichino l'ammissione, ne seguirà deliberazione.

ART. 5) (CFR. ART. 5 STATUTO) Per far parte dell'Associazione è necessario sottoscrivere domanda di ammissione unitamente al versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, od al rilascio di delega per la trattenuta sullo stipendio Coloro che effettuano il versamento in un'unica rata sono da ritenersi iscritti per l'anno solare in corso: fatti salvi i versamenti dell'ultimo trimestre (ottobre -novembre - dicembre), che potranno, su richiesta inserita nel modulo, essere validi per l'anno successivo. L'associato può comunque recedere in ogni momento e la relativa dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata per iscritto alla Segreteria Amministrativa ed avrà effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, sempre che sia ricevuta entro e non oltre il mese di ottobre dalla Segreteria Amministrativa.

Gli associati che abbiano receduto e che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. In particolare le richieste di nuova ammissione all'Associazione da parte dei Soci che siano stati esclusi saranno esaminate ed approvate dalla Segreteria Nazionale caso per caso ed eventualmente approvate con maggioranza assoluta dai suoi componenti: in caso di mancato accoglimento sarà investito il Consiglio Direttivo Nazionale, al quale potranno essere presentate memorie.

ART. 6) (CFR. ART. 6 STATUTO) L'obbligo delle associazioni aderenti di far pervenire al Segretario Amministrativo la lista nominale dei loro soci aderenti all'Associazione è la conditio sine qua non per consentirne accesso ai benefici ottenuti ed alle convenzioni stipulate in sede nazionale o locale Le associazioni aderenti devono provvedere entro il primo quadrimestre di ogni anno ad effettuare il versa mento delle quote di adesione per essere considerate effettive.

ART. 7) (CFR. ART. 9 STATUTO) Il numero dei delegati provinciali al Congresso Nazionale con diritto al voto viene calcolato sulla base del numero degli iscritti risultante al bimestre precedente al Congresso ed inviato alle Sezioni Provinciali a cura del Segretario Amministrativo: la verifica dei poteri avverrà in apertura dei lavori del Congresso a cura di apposita Commissione nominata dal Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale viene indetto in data scelta dal Consiglio Direttivo Nazionale con anticipo di almeno tre mesi e divulgazione tramite l'organo di stampa e comunicazioni ai Comitati Esecutivi Regionali ed ai Consigli Direttivi Provinciali; l'organizzazione può essere demandata ad una o più strutture decentrate che opereranno coordinate dal Vice Presidente Nazionale competente per territorio e relazioneranno direttamente al Segretario Generale.

Per gravi ed eccezionali motivi di carattere generale la convocazione del Congresso può essere revocata; comunque la comunicazione della revoca deve giungere, anche in forma telefonica, seguita da quella scritta, ai Direttivi Provinciali, ai rappresentanti delle Associazioni aderenti, ai Sindaci, ai Probiviri, al Direttore dell'organo di stampa. I Delegati Provinciali di ciascuna regione indicheranno tra i presenti i nominativi dei loro rappresentanti candidati per il Consiglio Direttivo Nazionale la cui approvazione verrà effettuata dal Congresso Nazionale con votazione palese o per acclamazione. Nella lista saranno apposti anche i nominativi degli autocandidati che dovranno essere approvati come sopra. Il numero dei rappresentanti regionali in seno al Consiglio Direttivo Nazionale è fissato in rapporto alle seguenti proporzioni:

  1. da uno a duecento: l rappresentante;
  2. da duecentouno a seicento: 2 rappresentanti;
  3. da seicentouno a duemila: 3 rappresentanti;
  4. oltre duemila: 4 rappresentanti

Il Congresso Nazionale nel periodo intercorrente alla effettuazione del successivo dà mandato al Consiglio Direttivo Nazionale di cooptare i nominativi forniti dai Comitati Esecutivi Regionali sulla base degli iscritti al bimestre precedente, che al tempo del precedente Congresso non avessero titolo a parteciparvi Nell'eventualità di un calo degli iscritti, comunicato dall'Esecutivo Regionale da parte del Segretario Amministrativo, questo organo ha l'obbligo di rivedere i nominativi dei rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo Nazionale con ampia libertà riguardo ai criteri di valutazione.

ART. 8) (CFR. ART 10 STATUTO) Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e, se ciò non è stato già fatto in riunioni precedenti nell'ordine del giorno relativo deve essere indicato al primo punto la discussione del bilancio. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere fatte in prima e seconda convocazione dal Presidente Nazionale o dal Segretario Generale suo delegato, ovvero dal Vice Presidente Nazionale del territorio ove si svolge la riunione La norma di cui sopra si applica anche ai fini della presidenza della riunione.

La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale può essere revocata solo in casi di eccezionale e generale gravità; comunque la comunicazione della revoca deve pervenire ai suoi componenti anche in forma telefonica, seguita da quella scritta, almeno tre giorni prima della data stabilita.

L'assenza per tre volte consecutive , anche in presenza di delega comporta la decadenza dalla carica nel Consiglio tale assenza sarà rilevata nel verbale del Consiglio ed alla lettura dello stesso nel successivo Consiglio Direttivo verrà ratificata la decadenza del Consigliere naturalmente qualora nel frattempo non sia giunta valida motivazione per l'assenza stessa. Il Consigliere decaduto, qualora sia un Rappresentante Regionale, verrà sostituito senza attendere il Congresso secondo la normativa prevista dal penultimo comma del precedente articolo: non potrà comunque essere immediatamente rieletto il Consigliere decaduto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa senza diritto di voto, se non componente dello stesso consesso, il direttore dell'organo di stampa dell'Associazione.

ART. 9) (CFR. ART 11 STATUTO) Alle riunioni della segreteria nazionale partecipa senza diritto di voto il direttore dell'organo di stampa, se espressamente convocato.

Il Presidente è responsabile di fronte ai Soci del mantenimento dell'immagine dell'ANVU e della continuità della sua politica.

Il Segretario Generale cura l'attuazione dei rapporti programmatici interni ed esterni all'ANVU, sovrintende alle strutture e garantisce i collegamenti tra queste e gli organi centrali.

Per l'espletamento delle sud dette funzioni, il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale mantengono, con tutte le forze politiche sindacali, sociali, ecc., gli opportuni contatti tendenti al conseguimento dei fini statutari. Il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale devono assicurare la continuità ed il pieno funzionamento dell'Associazione. A tal uopo possono costituire un ufficio con personale da loro incaricato. Il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale sono coadiuvati dai Vice Presidenti Nazionali e dai Segretari Nazionali nominati dal C.D.N., nel numero ritenuto adeguato alle necessità politico-organizzative.

I Vice Presidenti Nazionali e i Segretari Nazionali nominati dal C.D.N. sono i Consiglieri Nazionali indicati rispettivamente dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale.

I Vice Presidenti Nazionali, anche di iniziativa, nei territori di competenza, provvedono in linea generale a propagandare le idee e la politica dell'ANVU; tendono all'aumento del proselitismo; espleteranno inoltre, quanto loro delegato dal Presidente e dal Segretario Generale.

I Segretari Nazionali, anche di iniziativa, nei territori di competenza, provvedono in linea generale all'organizzazione e al coordinamento delle attività delle strutture; espleteranno inoltre quanto loro delegato dal Presidente e dal Segretario Generale. Di ogni loro attività, sia di iniziativa che delegata, informeranno sempre, senza ritardo, il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale dai quali riceveranno direttive in merito.

I Vice Presidenti ed i Segretari Nazionali relazionano al C.D.N. sull'attività svolta.

Il Presidente, o il Segretario Generale suo delegato, partecipa in rappresentanza dell'Associazione a congressi, convegni, incontri, giornate di studio, ecc.. Nell'impossibilità di entrambi di rappresentare l'Associazione, verrà conferita delega al Vice Presidente competente per territorio ed in via subordinata al Segretario Nazionale. Il Presidente, in particolare, convoca e presiede il C.D.N. e formalizza gli ordini del giorno sulla base degli obblighi di legge e statutari, di valutazioni personali e, sentito il Segretario Generale, conserva gli atti conclusivi ai quali deve dare la dovuta pubblicità ai Soci tramite gli organi di informazione; cura l'elenco dei Soci onorari mantenendo attivi i contatti in nome e per conto dell'Associazione; il Segretario Generale, in particolare, propone al Presidente gli argomenti da formalizzare negli ordini del giorno delle riunioni del C.D.N. e, con adeguata motivazione, gli comunica altresì eventuali richieste pervenutegli su argomenti di contenuto politico sindacale meritevoli di valutazione convoca la Segreteria Operativa, sentiti gli altri componenti.

Il Presidente ed il Segretario Generale, in caso di impedimento per malattia od altra causa grave, saranno sostituiti da un vice, dagli stessi delegato.

Il Segretario Amministrativo è responsabile e titolare di tutta l'attività amministrativo finanziaria associativa attua ogni iniziativa ritenuta necessaria per la migliore gestione dei Soci e delle strutture e per incrementare l'acquisizione di fondi da destinare agli scopi statutari. Partecipa, quando ritenuto necessario, alle sedute ed assemblee delle strutture ad ogni livello, cura la tenuta del registro soci, l'emissione delle tessere, la compilazione dei registri contabili. Relaziona al C.D.N. sull'attività svolta. Lo stesso deve, su richiesta o in caso di variazioni, comunque almeno una volta l'anno, aggiornare il rappresentante regionale sulla situazione degli iscritti.

Oltre alle strutture politico-associative nazionali e decentrate (Segreteria Nazionale, C.E.R., S.E.B., T.A.O.) la Segreteria Nazionale può, con delibere, istituire strutture tecniche, nazionali e decentrate, denominate "Uffici" o "Servizi".

Le qualifiche dei responsabili e degli addetti alle strutture tecniche sono:

  1. Dirigente Superiore;
  2. Primo Dirigente;
  3. Funzionario Direttivo;
  4. Funzionario.

In analogia alla legge 142/90, il Presidente Nazionale, con provvedimento, nomina, sentito il Segretario Nazionale i Dirigenti ed i Funzionari responsabili o addetti alle strutture tecniche suddette.

Il Segretario Generale è il Dirigente apicale di tutte le strutture tecniche. Dirige e coordina i Dirigenti ed i Funzionari, verifica periodicamente i risultati ottenuti ed è responsabile nei confronti del Presidente Nazionale del loro operato e del funzionamento delle strutture tecniche. Può adottare i provvedimenti previsti quale Dirigente Generale delle strutture tecniche.

Le suddette strutture possono essere soppresse con delibera della Segreteria Nazionale.

La qualifica di Dirigente o di Funzionario, responsabile o addetto delle strutture tecniche, può essere revocata con provvedimento del Presidente Nazionale, anche su proposta del Segretario Nazionale.

ART. 10) (CFR. ART 12 STATUTO) L'elezione dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri può essere fatta dal Congresso, oltre che per votazione, per acclamazione; accettando l'incarico i soci si impegnano implicitamente a non recedere dallo stesso sino al Congresso successivo.

I Sindaci Revisori dei Conti possono anche singolarmente procedere a controlli dei libri contabili, facendone relazione al Presidente entro dieci giorni, obbligatoriamente a seguito di quanto sancito dall'art. 12 dello Statuto, entro il primo quadrimestre dovranno presentare relazione al Consiglio Direttivo Nazionale sulla gestione economica dell'anno precedente firmata da tutti e tre e presentata personalmente da almeno uno di essi.

ART. 11) (CFR. ART. 13 STATUTO) I Probiviri sono incaricati di valutare il comportamento di uno o più associati (ma sempre in forma nominale). I provvedimenti che il Collegio dei Probiviri prende motu proprio sono:

  1. richiamo orale
  2. richiamo scritto
  3. censura
  4. sospensione temporanea da incarichi o cariche
  5. sospensione temporanea da Socio.

I summenzionati provvedimenti non sono in gerarchia tra loro. Di ogni provvedimento preso come sopra, il Collegio Probiviri informa il Presidente Nazionale che informa a sua volta i membri del C.D.N. Le sospensioni o censure non possono eccedere i 12 mesi.

Il deferimento al Collegio dei Probiviri può essere richiesto da qualsiasi associato attraverso il suo Rappresentante Regionale in Consiglio Direttivo Nazionale, presentando adeguata documentazione. Il Consiglio decide se la richiesta abbia titolo a procedere in caso di richiesta di espulsione e la documentazione relativa deve pervenire ai Probiviri i quali procedono a discussione separata presentando relazione scritta contenente indicazioni sul provvedimento da adottare dal Consiglio Direttivo Nazionale.

È validamente costituito il Collegio dei Probiviri quando siano presenti due di essi e si giunga ad una risoluzione omogenea.

ART. 12) (CFR. ART. 14 STATUTO) Nelle Regioni ove siano costituite più di una Sezione Provinciale è fatto obbligo al Segretario Nazionale competente, unitamente ai Presidenti Provinciali di costituire l'Esecutivo Regionale entro 30 giorni. Nelle Regioni e/o nelle Provincie, ove per qualsiasi causa, esperito ogni tentativo utile non si sia potuto addivenire alla costituzione della struttura decentrata, il Segretario Generale, d'accordo col Presidente, nomina un Responsabile ad acta. Detto responsabile che dovrà adoperarsi per addivenire quanto prima all'organizzazione della struttura decentrata, terrà contatti diretti col Vice Presidente Nazionale e col Segretario Nazionale competenti per territorio, dai quali sarà coadiuvato.

Nelle strutture decentrate già costituite, qualora si verifichino problemi di qualunque natura che impediscano la piena attuazione dello Statuto o il corretto funzionamento della struttura il Segretario Generale, d'accordo col Presidente, nomina un Commissario Straordinario. Detto commissario dovrà, entro 60 giorni dalla nomina, riportare la struttura decentrata in oggetto alla piena efficienza e funzionalità. Nella impossibilità relazionerà, sempre entro il suddetto termine, al Segretario Generale il quale, d'accordo col Presidente, impartirà le opportune direttive in merito.

Le suddette nomine di Responsabile ad acta e di Commissario Straordinario possono essere in qualunque momento motivatamente revocate. Delle suddette nomine e/o revoche verrà relazionata la Segreteria Nazionale a cura del Segretario Generale.

Copia del Regolamento approvato dai loro Direttivi deve essere inviato all'ufficio di segreteria generale unitamente alla relazione periodica. I responsabili di struttura decentrata riuniscono, nei territori di competenza, le incombenze politiche e quelle di coordinamento. Informeranno periodicamente delle loro attività, per il settore politico, il Vice Presidente Nazionale e per il settore organizzativo e di coordinamento, il Segretario Nazionale competenti per territorio ricevendo dai medesimi le direttive di massima ed il massimo apporto teso al raggiungimento degli scopi statutari.

Il Segretario Generale, qualora abbia a fare dei rilievi per eventuali conflitti con lo Statuto o con il presente Regolamento, informerà entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione il Responsabile locale del rilievo fatto e, non pervenendo modifiche o chiarimenti, oppure se i responsabili locali confermino le deliberazioni prese entro ulteriori sessanta giorni inserirà con apposita relazione la discussione del caso nell'ordine del giorno della riunione di Consiglio Direttivo Nazionale successivo allo scadere dei sessanta giorni stessi.

ART. 13) (CFR. ART 15 STATUTO) Ogni Sezione Regionale regolamenterà in autonomia, all'interno del Comitato Esecutivo Regionale la distribuzione delle cariche con propri criteri di funzionalità nonché l'uso del proprio ufficio legale nei limiti del proprio bilancio e della più corretta distribuzione del servizio. È compito del Presidente Regionale di coordinare le attività delle Sezioni Provinciali; egli partecipa di nonna alle sedute dei Consigli o delle Assemblee Provinciali; incentiva il proselitismo all'interno della regione; mantiene i contatti con le forze politiche sindacali e sociali nella sfera di sua competenza.

ART. 14) (CFR. ART 16 STATUTO) Alla prima convocazione di Assemblea Provinciale e/o comprensoriale, sarà eletto il Consiglio Direttivo Provinciale tra i Soci presenti alla riunione sulla base dei voti raccolti dall'Assemblea stessa, od anche per acclamazione: le cariche nel caso di mancanza di adeguato numero di candidati possono essere temporaneamente cumulate demandando al Consiglio Direttivo stesso il potere di conferire successivamente l'incarico vacante.

Il Consiglio Direttivo Provinciale e/o comprensoriale dura in carica cinque anni e viene rinnovato comunque ad ogni scadenza congressuale Il Consiglio Direttivo Provinciale deve inviare periodicamente relazione sull'attività organizzativa e sulla situazione finanziaria all'Esecutivo Regionale che provvederà all'inoltro della stessa alla Segreteria Nazionale ed Amministrativa nei termini stabiliti dallo Statuto. Compito del Presidente Provinciale é di organizzare capillarmente l'attività mediante la suddivisione del territorio in zone operative generalmente coincidenti con le suddivisioni amministrative in atto (comprensori, comunità montane, USL, associazioni intercomunali, ecc.); di incentivare al massimo grado il proselitismo mediante una costante presenza delle zone e nei Comandi anche minori di prendere iniziative tendenti ad organizzare manifestazioni di carattere professionale e sociale finalizzate al recepimento di fondi di autofinanziamento ed al contatto tra gli associati; di mantenere rapporti costanti con le forze politiche sindacali e sociali nonché con i mezzi di informazione, finalizzati alla risoluzione di problemi contingenti locali senza pregiudiziali di sorta.

Nell'eventualità di un calo degli iscritti, su informazione del Segretario Amministrativo, l'Assemblea Provinciale, nella sua prima convocazione successiva alla comunicazione, rivedrà i nominativi dei rappresentanti in seno all'Esecutivo Regionale con le valutazioni meglio viste.

ART. 15) (CFR. ART. 17 STATUTO) Quando esistono bollettini informativi locali, copia degli stessi, siano pure fogli ciclostilati, deve essere inviata per opportuna conoscenza al Segretario Generale e nel caso di notiziari provinciali anche al Presidente Regionale.

Il Segretario Generale raccoglie quanto a questo riguardo gli giunge, tenendolo a disposizione del Presidente. Inoltre, nell'ipotesi che tali iniziative siano fruttifere da un punto di vista finanziario conseguentemente ad inserti pubblicitari od altro, i relativi proventi non potranno essere divisi tra i Soci a nessun titolo; dovranno comunque essere utilizzati a copertura delle spese per l'incentivazione delle iscrizioni o per la migliore organizzazione delle sezioni decentrate e risultante nei verbali.

L'ANVU è editore del proprio periodico nazionale, che viene inviato gratuitamente a tutti i soci e ad altri soggetti interessati. Il nome del periodico è "Pòlis".

ART. 16) (CFR. ART 18 STATUTO) Relativamente al primo comma, punto "a", si specifica quanto segue:

  1. il 15 % della quota sociale annuale é a favore del fondo cassa regionale che lo gestisce in proprio salvo inviare relazioni finanziarie nei tempi indicati;
  2. il 15% della quota sociale annua è assegnata alla Sezione Regionale che provvede a versarla ai fondi cassa provinciali; in rapporto al numero degli iscritti di ogni provincia;
  3. il 70% rimanente resta al fondo cassa nazionale che provvede direttamente ai rimborsi spese dei dirigenti regionali e provinciali convocati a riunioni nazionali.

Forme di autofinanziamento da parte delle strutture decentrate che si basano su iniziative da gestire a livello locale devono essere preventivamente autorizzate dalla Segreteria Nazionale ed i proventi saranno distribuiti con le seguenti proporzioni;

  1. il 20% al fondo cassa regionale;
  2. 1'80% alla struttura interessata all'organizzazione.

Le Sezioni Provinciali o Regionali che non ottemperano all'invio delle relazioni secondo i termini dello Statuto saranno escluse dal diritto alla quota spettante per il tesseramento previsto per l'anno successivo.

ART. 17) (CFR. ART 21 STATUTO) Il presente Regolamento approvato in sede di Consiglio Direttivo Nazionale con maggioranza assoluta, viene inviato alle strutture decentrate entro 30 giorni, e da quel momento deve essere rispettato da tutti gli associati. Gli eventuali preesistenti regolamenti fatti in campo regionale, provinciale e/o comprensoriale nelle parti che contrastano con il presente, devono ritenersi abrogati e privi di effetto; é comunque cura dei responsabili locali provvedere alle relative modifiche, per le quali qualunque condizione restrittiva relativa alla maggioranza richiesta per le variazioni sia stata preventivata essa nel caso in questione non é operante.

Il presente Regolamento può essere modificato in seguito a richiesta comune e motivata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale. Le variazioni eventuali operano esclusivamente su fatti successivi alla loro approvazione, essendo inapplicabili a fatti antecedenti e non sanando le loro eventuali conseguenze.