COSTITUZIONE FINALITÀ
ART. 1) È costituita l'Associazione Professionale Polizia Municipale e locale d'Italia, con sigla "ANVU".
ART. 2) L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha carattere indipendente, pertanto non è legata in alcun modo a movimenti sindacali o a partiti politici.
ART. 3) L'Associazione si propone di:
SOCI
ART. 4) Sono ammessi a far parte dell'ANVU:
I Dirigenti, a qualunque livello, di Associazioni professionali non aderenti ed aventi analoghe finalità all'ANVU, ove fossero eletti a cari che elettive all'interno dell'Associazione, devono dichiarare entro trenta giorni di optare se essere dirigenti dell'una o delle altre Associazioni.
ART. 5) Per far parte dell'Associazione é necessario sotto scrivere domanda di ammissione seguita dal versamento della quota sociale che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale Le Associazioni locali che intendono aderire all'ANVU devono rivolgere domanda scritta al Segretario Generale corredata dei seguenti documenti:
Le richieste di nuova adesione di Soci o Associazioni aderenti che siano stati esclusi sono sottoposte all'approvazione della Segretaria Nazionale.
ART. 6) L'appartenenza all'Associazione dovrà risultare da apposito registro tenuto a cura e sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo che provvederà a rilasciare a ciascun iscritto tessera numerata progressivamente.
Le Associazioni locali, pur mantenendo la loro autonomia amministrativa, dovranno scrivere sulle tessere dei propri Soci la dizione "Aderente all'ANVU", e comunicare al Segretario Amministrativo i dati anagrafici e qualifica del Socio e relativo numero di tessera.
ART. 7) Ogni singola Associazione aderente che si trovasse nella necessità di dover adeguare il proprio Statuto a situazioni locali, dovrà dame tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale ed attendere l'approvazione di procedere alla modifica.
Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale non dia l'approvazione scritta, é previsto il ricorso al Congresso Nazionale Inoltre deve dare comunicazione al Segretario Generale di eventuali cambiamenti degli Organi Direttivi entro e non oltre 30 giorni dalla relativa votazione.
ORGANI
ART. 8) Sono Organi dell'ANVU:
ART. 9) Il Congresso Nazionale è l'Organo massimo deliberante dell'ANVU Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, salvo le convocazioni straordinarie Fanno parte del Congresso Nazionale , con diritto di voto:
Il Congresso Nazionale elegge i Rappresentanti Regionali, il Collegio dei Sindaci il Collegio dei Probiviri Delibera inoltre modifiche allo Statuto ANVU e dà indicazioni di carattere organizzativo e programmatico La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:
ART. 10) il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i più ampi poteri, senza alcuna limitazione, tranne che per le materie di competenza del Congresso Nazionale In particolare:
Il Consiglio Direttivo Nazionale è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione l'adunanza è valida quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Esso si riunisce almeno una volta alla anno in via ordinaria. Nel suo ambito devono essere rappresentate tutte le componenti regionali, purché il quoziente iscritti/provincie sia almeno pari a 5 (cinque).
I Consiglieri, nella prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, eleggono fra loro il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo ed i Segretari Nazionali. In deroga a quanto previsto in via generale dal presente comma, per il solo Segretario Amministrativo, può essere eletto a tale carica un Socio non componente il Consiglio Direttivo Nazionale.
Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale esponenti di Partito e/o di Sindacato a livello nazionale.
Ogni Consigliere impossibilitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale può farsi rappresentare da altro Consigliere per mezzo di delega sottoscritta e nominativa. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente delegato, mediante avviso recante l'ordine del giorno ed inviato a ciascun membro del Consiglio almeno venti giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo Nazionale può altresì essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti il Consiglio stesso. In caso di convocazione straordinaria, il Consiglio stesso viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dai rappresentanti regionali e da un rappresentante per ogni Associazione Aderente.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti ed i provvedimenti con potestà di delega. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Congresso Nazionale.
Il Segretario Generale cura i rapporti
organizzativi e programmatici esterni ed interni dell'Associazione.
ART. 11) La Segreteria Nazionale, composta dal
Presidente, dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo cura l'esecuzione delle
delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e, in casi di necessità, ha poteri di
decisione per adottare provvedimenti urgenti che dovranno poi essere successiva mente
portati a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.
ART. 12 Il Collegio dei Sindaci ed il Collegio
dei Probiviri, eletti dal Congresso, si compongono di tre membri ciascuno, iscritti
all'Associazione tra loro eleggono il Presidente, partecipano di diritto ai lavori del
Consiglio Direttivo Nazionale hanno diritto alla parola ma non diritto al voto. I Sindaci
hanno il compito di controllare semestralmente i registri e le scritture contabili e, in
genere, la gestione economica dell'Associazione, presentando al Consiglio Direttivo
nazionale apposita relazione annuale.
ART. 13) I Probiviri hanno il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e l'Associazione.
STRUTTURE DECENTRATE
ART. 14) L'ANVU si articola sul piano
territoriale in Sezioni Regionali Provinciali e/o Comprensoriali le quali perseguono gli
scopi di cui all'art. 3. Le Sezioni sub regionali assumono la determinazione di SEB
(Sezioni Elementari di Base). Tali SEB saranno comprensoriali, provinciali, metropolitane,
in relazione all ambito territoriale di operatività.
ART. 15) Ogni Sezione avrà un Comitato Esecutivo che, oltre ad esplicare quanto previsto dall'art. 3, provvederà al coordinamento delle varie province e curerà i rapporti con l'ufficio legale in collaborazione con le Sezioni provinciali e/o comprensoriali. Il comitato Esecutivo Regionale nel suo interno eleggerà il Presidente, i Vice Presidenti il Segretario.
Ogni Sezione Regionale disporrà di un proprio
studio di assistenza e consulenza legale di cui all'art. 3, Lettera C, il quale verrà
scelto dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo Regionale invia al Segretario
Generale un documento da cui risulta la propria attività a tutte le proposte formulate
dai singoli Soci od Associazioni; inoltre curerà il controllo sull'attività dei propri
uffici legali.
ART. 16) Sono organi della Sezione Provinciale e/o Comprensoriale:
L'Assemblea Provinciale e/o Comprensoriale elegge:
Qualora nella provincia vi siano Associazioni aderenti, queste hanno diritto ad un rappresentante oltre le predette quote. Il Presidente ha facoltà di nominare uno o più segretari in rapporto alle esigenze organizzative. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e, in sua assenza, da suo delegato.
ORGANI DI STAMPA
ART. 17 L'Associazione si propone di informare i propri Soci attraverso organi di stampa periodici. Ogni Sezione Provinciale, Comprensoriale, Regionale od Associazione Aderente può per proprio conto e nell'ambito dell'intero territorio inviare i propri bollettini informativi agli iscritti e alla Segreteria Nazionale.
FONDI SOCIALI - PATRIMONIO - BILANCIO
ART. 18) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
ART. 19) Gli esercizi finanziari si chiudono al
31 dicembre di ogni anno e debbono essere approvati entro il primo quadrimestre successivo
dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale provvederà alla pubblicazione dei bilanci.
Poiché l'Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali attivi di gestione saranno
accantonati e destinati alle spese dell'anno successivo.
ART. 20) L'Associazione si scioglie
spontaneamente per il termine delle sue finalità e/o su decisione di un Congresso di
scioglimento che deciderà la destinazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare a norma
del 3° comma dell'art. 21 del Codice Civile.
ART. 21) Tutto quanto non previsto dal presente Statuto è rinviato al Regolamento di Esecuzione che é approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.