Vista la diminuzione dell'indice ISTAT, alcune sanzioni sono rimaste invariate, mentre altre, quelle più elevate, hanno risentito a loro volta della percentuale di ribasso.
Gazzetta Ufficiale nr. 323
Art. 195 comma 3 – C.d.s.:
“la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo”
© RIPRODUZIONE RISERVATA
anvu.it